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Legge 04.01.1968, n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)

Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.

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