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Legge 04.01.1968, n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)

Art. 7 - Copie autentiche

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

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