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Legge 04.01.1968, n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (G.U. 27.01.1968, n. 23)

Art. 5 - Documentazione mediante semplice esibizione

Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.

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