Legge 04.01.1968, n. 15
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
2. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. 5 ]
Articolo abrogato dall' art. 13 del d.P.R. 20.10.1998, n. 403 .
Comma così introdotto dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997 n. 127.
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