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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità

Capo I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio

Art. 30 - Denuncia dell'infermità

La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.

Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli artt. 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

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