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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità

Capo I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio

Art. 31 - Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio

L'aspettativa per infermità può essere disposta d'ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

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