D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)
Titolo IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità
Capo I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio
L'aspettativa per infermità può essere disposta d'ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
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