IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo III - Fascicolo personale e stato matricolare

Art. 29 - Rilascio di copie dello stato matricolare

L'impiegato può chiedere all'ufficio del personale di prendere visione degli indici del fascicolo personale e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a sue spese estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.

I criteri per la determinazione delle spese di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del servizio. L'importo è corrisposto dall'impiegato mediante applicazioni sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dello stesso ufficio del personale.

Sulla domanda dell'impiegato, intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonché su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato matricolare sia inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo del personale.

Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.