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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo III - Fascicolo personale e stato matricolare

Art. 26 - Adempimenti del capo del personale concernenti il fascicolo personale

Il capo del personale è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.

Quando un impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di uno degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte prima, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il capo del personale deve:

- verificare preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale;

- ordinare l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nell'art. 25;

- apporre la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi dell'art. 55 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

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