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D.P.R. 03.05.1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. (G.U. 12.08.1957, n. 200 - S.O.)

Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare

Capo III - Fascicolo personale e stato matricolare

Art. 25 - Eliminazione di atti dal fascicolo

Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:

a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;

b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del testo unico, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'art. 97 e del terzo comma dell'art. 120 del testo unico citato;

c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati.

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