D.P.R. 03.05.1957, n. 686
Titolo III - Rapporti informativi - Organi competenti a compilarli - Gravami - Fascicolo personale e stato matricolare
Capo III - Fascicolo personale e stato matricolare
Il capo del personale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 26 deve altresì verificare lo stato matricolare, per accertare che esso sia conforme a quanto dispone il terzo comma dell'art. 55 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte o cancellazioni ed apporvi la propria firma e la data.
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