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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo IV - Ministero delle finanze

Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale

Art. 257 - Carriera degli agenti agronomi 174

La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio.

La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio.

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Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 19 luglio 1962, n. 959

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