D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale
La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio.
La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio.
Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 19 luglio 1962, n. 959
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.