D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale
La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera.
Articolo così sostituito dall'art. 62, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
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