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D.P.R. 10.01.1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie

Capo IV - Ministero delle finanze

Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale

Art. 258 - Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo 175

La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera.

175

Articolo così sostituito dall'art. 62, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

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