D.P.R. 10.01.1957, n. 3
Parte Terza - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo I - Carriere. Stato giuridico Disposizioni transitorie
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale
Le funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del Ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in numero complessivo non superiore ad otto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.