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D.P.R. 11.01.1956, n. 5

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. (G.U. 18.01.1956, n. 14)

Art. 5 - 2

I compensi di cui al precedente articolo sono ridotti di un quarto quando trattasi di concorsi per l'ammissione alle carriere di gruppo B o equiparati e della metà, quando trattasi di concorsi per l'ammissione nelle carriere di gruppo C e in quelle dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato ovvero per l'ammissione di personale subalterno salariato od equiparato.

2

In base all' art. 3 , L. 5 giugno 1967, n. 417, le misure dei compensi e delle indennità previsti dal presente articolo, sono aumentate del 30%.

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