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D.P.R. 11.01.1956, n. 5

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. (G.U. 18.01.1956, n. 14)

Art. 4 - 1

A ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo A o equiparato nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata.

Per i concorsi di gruppo A per titoli ed esami è corrisposto inoltre a ciascun componente, per l'esame dei titoli di ogni concorrente che abbia sostenuto tutte le prove, un compenso di lire 40, da elevare a lire 80 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Lo stesso compenso è dovuto anche quando i regolamenti delle singole amministrazioni prevedono una valutazione dei titoli che preceda una o più prove.

Per i concorsi di gruppo A per soli titoli è corrisposto a ciascun componente, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 80, da elevare a lire 100 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun componente un compenso di lire 200 per ogni concorrente che abbia sostenuto le prove stesse.

A ciascuno dei componenti aggregati per l'esame delle prove di materie specifiche sono attribuiti i compensi relativi alle sole prove per le quali sono chiamati.

Al segretario delle commissioni giudicatrici, anche se scelto tra il personale amministrativo, compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti.

La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo esclude per le stesse riunioni delle commissioni giudicatrici la corresponsione di gettoni di presenza.

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