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D.P.R. 11.01.1956, n. 5

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. (G.U. 18.01.1956, n. 14)

Art. 3 -

Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti per i concorsi a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute.

Qualora il compenso per la partecipazione alle sedute sia regolato da norme particolari, ai segretari compete il medesimo compenso previsto per i componenti, salvo che sia diversamente disposto dalle norme stesse.

Se il compenso previsto da norme particolari risultasse differenziato in rapporto allo funzioni o alla carica dei singoli membri, ai segretari compete il compenso meno elevato.

Nessun compenso spetta agli estranei alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dalla Amministrazione statale.

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