D.P.R. 11.01.1956, n. 5
Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti per i concorsi a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.
Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute.
Qualora il compenso per la partecipazione alle sedute sia regolato da norme particolari, ai segretari compete il medesimo compenso previsto per i componenti, salvo che sia diversamente disposto dalle norme stesse.
Se il compenso previsto da norme particolari risultasse differenziato in rapporto allo funzioni o alla carica dei singoli membri, ai segretari compete il compenso meno elevato.
Nessun compenso spetta agli estranei alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dalla Amministrazione statale.
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