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D.P.R. 11.01.1956, n. 5

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. (G.U. 18.01.1956, n. 14)

Art. 6 - 3

A ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, è corrisposto, in sostituzione dei compensi previsti dagli articoli 1 e 4, un compenso fisso di L. 30.000.

Per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore ordinario, nonché a quelli delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'abilitazione alla libera docenza, il compenso fisso di cui al comma precedente è ridotto a lire 20.000.

3

In base all' art. 3 , L. 5 giugno 1967, n. 417, le misure dei compensi e delle indennità previsti dal presente articolo, sono aumentate del 30%.

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