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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni 60

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 124 - 61

[ Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.]

60

Per la sostituzione della presente rubrica vedi l'art. 37 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella G.U. 18 novembre 2005, n. 269.

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