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Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale). (G.U. 24.10.2001, n. 248)

Art. 9 -

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

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