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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni 62

Art. 125 -

[ Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. ] 63

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

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Per la sostituzione della presente rubrica vedi l'art. 37 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella G.U. 18 novembre 2005, n. 269.

63

Comma abrogato dall'

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