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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 9.

La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª.

Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà eventualmente, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'art. 6, in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall'art. 36 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

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