Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo I - Alunni
CAPO I - Delle inscrizioni
La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l'inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso, purché nella classe cui si chiede l'inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe, il quale ha facoltà di sottoporre l'aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso.
La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale.
L'ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti.
I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l'inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare, sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe.
Il Consiglio di classe può, inoltre, con deliberazione inappellabile, e previo eventuale esperimento, accordare l'inscrizione, subordinatamente alla disponibilità di posti, in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe.
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