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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 10.

Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni.

Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente, sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato, i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente.

Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città, i presidi degli istituti interessati si adunano, sotto la presidenza del più anziano, per procedere a una graduatoria unica a norma dell'art. 6; dopo di che distribuiscono, proporzionalmente, gli inscritti negli istituti delle singole zone, tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità.

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