Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo I - Alunni
CAPO I - Delle inscrizioni
Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni.
Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente, sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato, i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente.
Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città, i presidi degli istituti interessati si adunano, sotto la presidenza del più anziano, per procedere a una graduatoria unica a norma dell'art. 6; dopo di che distribuiscono, proporzionalmente, gli inscritti negli istituti delle singole zone, tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.