Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in I e II fascia, ai sensi dei successivi commi 6, 7, 8, e 9, sono costituite dagli aspiranti docenti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
3. Ai fini del rinnovo e dell'aggiornamento delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti docenti attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 7. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lettera b), e all'articolo 7, comma 4, lettera e), punto i). Pertanto, le graduatorie saranno aggiornate sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all'articolo 12, comma 3, per l'anno scolastico 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza delle stesse. Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo le medesime tempistiche previste all'articolo 7, comma 4, lettera e), punto i), per le dichiarazioni di avvenuto conseguimento dei titoli di abilitazione e specializzazione. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di chiusura dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3.
4. Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Qualora la provincia di inserimento in GAE coincida con quella delle GPS, l'iscrizione nelle GPS non può avvenire per le classi di concorso/tipologie di posto per le quali gli aspiranti sono presenti a pieno titolo nelle GAE. Tale limitazione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S").
5. In occasione del rinnovo delle graduatorie, agli aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per l'antecedente periodo di vigenza il punteggio assegnato per il biennio 2024/2025-2025/2026, in relazione ai titoli presentati e alle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti, è rideterminato sulla base delle nuove tabelle di valutazione In caso di domanda di aggiornamento, al punteggio rideterminato ai sensi del periodo precedente si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 24 giugno 2024 - termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2024/2025-2025/2026 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data. A seguito della cessazione dell'efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, all'atto dell'aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e ai posti di educazione motoria nella scuola primaria sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia relativa ai posti comuni è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; la seconda fascia relativa ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita dai soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009;
7. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso.
8. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico precedente a quello di presentazione dell'istanza per l'inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999 e che siano in possesso:
i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
9. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. inserimento nella seconda fascia delle GPS relative al biennio 2024/2025-2025/2026;
ii. abilitazione per la scuola primaria;
iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS-65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS-87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;
iv. laurea in scienze dell'educazione L-19.
10. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni, nonché presso le istituzioni di cui all'articolo 67 del Testo Unico, gli aspiranti docenti dichiarano gli specifici titoli posseduti per lo specifico grado di scuola.
11. Restano ferme le disposizioni specifiche relative all'attribuzione dei contratti a tempo determinato del personale docente eventualmente previste dai decreti di autorizzazione delle sperimentazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.