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Ordinanza M.I.M. 16.02.2026, n. 27

Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 2 - Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

1. In ossequio a quanto previsto all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, Legge 107/2015), ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti docenti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.

3. Al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario e, al contempo, incrementare l'entità oraria delle supplenze, tutte le disponibilità orarie che residuino dopo le operazioni di cui ai commi precedenti e che non costituiscono posto intero o cattedra sono aggregate tra loro a livello territoriale per formare posti-orario, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria, nei limiti dell'orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola; è privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, di aggregazioni con la maggior entità oraria possibile.

4. Nella scuola primaria, sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto, i posti-orario comuni, di sostegno e di educazione motoria di cui al comma precedente - nonché gli eventuali spezzoni orari residui e ai posti part-time - sono integrati con un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

5. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prima di procedere alle aggregazioni di cui al comma 3 il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima nell'anno scolastico di riferimento, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 3, il dirigente scolastico segnala all'Ufficio scolastico territorialmente competente tutti gli eventuali spezzoni non assegnati sulla base della procedura di cui al periodo precedente. Dopo l'inizio dell'anno scolastico, eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle aggregazioni di cui al comma 3 sono attribuiti, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di I e di II fascia, gli eventuali ulteriori residui non assegnati potranno essere attribuiti, nell'ordine di priorità di cui sopra, anche al personale in servizio nella scuola medesima privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio. In ulteriore subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

6. Qualora non sia stato possibile assicurare la copertura delle disponibilità attraverso l'impiego di personale docente con contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali sino al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

7. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 6, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

8. Per le supplenze temporanee di cui al comma 6, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

9. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

10. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti giuridici ed economici dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:

a) per le supplenze annuali di cui al comma 6, lettera a), il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 6, lettera b) il 30 giugno;

c) per le supplenze temporanee di cui al comma 6, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.