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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Sezione VII - Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 25 - Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy é, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2026, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All' onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia.

3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/ 2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».

4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell'agevolazione è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-sexies, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: "per il 2025 e di 4 milioni di euro per il 2026" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026"»;

b) il comma 19-septies è abrogato.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purché entro il 31 maggio 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, è indicato l'ammontare dell'investimento realizzato.

5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020. L'esito negativo dell'accertamento è ostativo al riconoscimento dell'incentivo.

5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: «a istituire 40 posizioni dell'area» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica».