Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione VI - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNIISSI, di seguito denominato «Strumento».
2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia;
b) le risorse nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:
a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;
b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNIISSI.
8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate del relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entità massima del contributo concedibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del PNIISSI, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.
10. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel PNIISSI.
11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.