Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione III - Disposizioni urgenti in materia di giustizia
1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;
c) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-quater, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»;
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il secondo periodo è soppresso.».