Decreto legge 19.02.2026, n. 19
Disposizioni per l'attuazione del PNRR
Capo I - Governance per il PNRR
Sezione III - Disposizioni urgenti in materia di giustizia
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;
d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio»;
d-bis) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «Dipartimento delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della giustizia tributaria».
3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;
b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono»;
d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio»;
d-bis) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2»;
e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».
5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;
b) al secondo periodo, le parole: «ad apposito capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ad appositi capitoli» e le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».
6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici dirigenziali non generali, è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse è assegnato un contingente di venti unità di personale amministrativo, di cui dodici unità dell'area dei funzionari e otto unità dell'area degli assistenti, tratto dalle unità presenti presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:
a) la vigilanza sulla qualità e sull'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale;
b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, al fine di formulare proposte di soluzione al Dipartimento della giustizia tributaria;
c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici;
d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità;
e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;
f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario dei beni mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;
h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria;
l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attività e alle funzioni ivi indicate, assicurano:
a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;
b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) la gestione delle relazioni sindacali.
6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e), nonché quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al secondo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonché quelle indicate al comma 6-quater, lettera b).
6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario.
6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.