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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Art. 3 - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con le finalità del citato obiettivo del PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali - triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.

6-bis. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1.

7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dall'accordo quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione istituzionale, nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e assicurando l'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» è inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».

9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»;

b) le parole: «dell'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio 2025»;

c) dopo le parole: «rimborso prestiti,» sono inserite le seguenti: «e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,».

9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonché alla gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alla durata di attuazione» sono inserite le seguenti: «, monitoraggio, rendicontazione e controllo» e le parole: «il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».