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Decreto legge 19.02.2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Disposizioni per l'attuazione del PNRR

Capo I - Governance per il PNRR

Art. 2 - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. E', altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o di applicazione di altro analogo istituto, adottati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2029»;

b) al quinto periodo, le parole: «non eccedente il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2029»;

c) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 è rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi».

1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione, l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attività istituzionali.

1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno» sono inserite le seguenti: «, sono rinnovabili» e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali attribuiti da regioni, città metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale a essa assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari dell'attuazione di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento, e di euro 2.266.657 annui, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali».

9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aventi ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di sicurezza da remoto nonché l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui al medesimo periodo sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro o convenzioni quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato già disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro e di convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni di personale, una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito presentino disponibilità, previo assenso dell'amministrazione di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a euro 3.300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 annui con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ed euro 2.250.000 annui con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;

d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;

b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

c) al comma 7:

1) al quarto periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto- legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi degli interventi di edilizia penitenziaria nonché del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di livello generale preposti all'attuazione delle relative opere, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche in deroga ai limiti di età per il collocamento a riposo.

15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».

16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.

17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito un incarico dirigenziale».

18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che:

a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;

b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio alla data del 1° marzo 2026;

c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali.

21. L'inquadramento del personale assunto ai sensi del comma 19 avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non può, comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci unità di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo periodo può prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico, di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa.

21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ottanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta unità». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 8:

1) al primo periodo, dopo le parole: «in materia di VIA» sono inserite le seguenti: «e di provvedimento autorizzatorio unico regionale»;

2) al terzo periodo, le parole: «articoli 19 e 27-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-bis»;

b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6 «Salute» e alla riduzione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonché di garantire la continuità dei servizi sanitari e di prevenire contenziosi connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalità:

a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purché reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorché non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma 21-septies è finalizzato alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.

21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.