Decreto legge 09.09.2025, n. 127
1. All'articolo 108 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al sesto periodo si applicano anche ai contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), e in tali casi le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».