IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 09.09.2025, n. 127

Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (G.U. 09.09.2025, n. 209)

Art. 4 - Proroghe in materia di istruzione

1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «,2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028».

1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1-ter. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al comma 2, le parole: «nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli otto anni»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 aprile 2025».

1-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonché degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,», le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.

1-sexies. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».