Decreto legge 09.09.2025, n. 127
1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonché le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy»;
b) al comma 3, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.