Decreto legge 09.09.2025, n. 127
1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi è disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.