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Legge 10.11.2025, n. 167

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (G.U. 14.11.2025, n. 265)

Capo I - Legge annuale di semplificazione normativa

Art. 2 - Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa

1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale:

a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;

g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 e dei principi e criteri direttivi generali previsti dal comma 1.