Legge 10.11.2025, n. 167
Capo I - Legge annuale di semplificazione normativa
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresì le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.