Legge 25.03.2025, n. 41
1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5.