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Legge 25.03.2025, n. 41

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. (G.U. 03.04.2025, n. 78)

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.