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Decreto legge 14.03.2025, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 14.03.2025, n. 61)

Titolo III - Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 17 ter - Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le società e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:

a) a effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;

b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, è autorizzata la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, è autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia nonché ai fini della stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonché dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.