Decreto legge 14.03.2025, n. 25
Titolo III - Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni
Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al PNRR, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «comprese le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,».
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza».
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «Direttore Generale del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «Dipartimento del tesoro, Direzione VI» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia».
7. All'articolo 4, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 può essere modificata, anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.