Decreto legge 14.03.2025, n. 25
Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali
1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis»;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta»;
c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal quarto periodo è aumentato a 350.000 euro annui»;
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio».
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».