Decreto legge 14.03.2025, n. 25
Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali
1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate all'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «gestione corrente» sono inserite le seguenti: «, la manutenzione» e dopo le parole: «fascicolo elettronico del dipendente,» sono inserite le seguenti: «oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro».
4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4-bis All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «due uffici di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici di livello dirigenziale non generale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Il coordinatore» sono inserite le seguenti: «opera a titolo gratuito ed»;
b) al comma 3, le parole: «due unità dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità dirigenziali di livello non generale» e le parole: «quindici unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici unità di personale non dirigenziale».
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «Limitatamente all'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026».