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Decreto legge 24.06.2025, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. (G.U. 24.06.2025, n. 144)

Capo II - Disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca

Sezione I - Disposizioni urgenti in materia di istruzione

Art. 2 - Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «dei concorsi di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

1-quater. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019»;

b) al terzo periodo, le parole: «i titoli» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori titoli» e le parole: «non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022».

1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025. A gli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.