Decreto legge 24.06.2025, n. 90
Capo I - Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli Enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
«591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024».