Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».