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Decreto legge 11.04.2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (G.U. 11.04.2025, n. 85)

Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana

Art. 16 - Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».