Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (G.U. 11.04.2025, n. 85)
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».