Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».
3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».