IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 11.04.2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (G.U. 11.04.2025, n. 85)

Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana

Art. 11 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:

«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».

2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».

3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».