Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo I - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 36:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi.
Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici»;
e) all'articolo 41:
1) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
«1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;
f) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato»;
g) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;
h) all'articolo 48, dopo il comma 15-quater è inserito il seguente:
«15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice»;
i) all'articolo 51-bis:
1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;
l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».
2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».